Anonimato in Rete

Titolo del progetto:
Identificabilità delle persone sulla rete Internet: analisi tecnica, giuridica ed economica delle conseguenze sulla privacy, sulle libertà fondamentali, sull’innovazione e sui modelli di business.

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Durata:
12 mesi (01.01.2010 - 31.12.2010)

Descrizione:
Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (c.d. Decreto Pisanu, convertito con modifiche in L. 31 luglio 2005, n. 155) ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo per chiunque offra un servizio di connettività al pubblico di registrarsi e ottenere una licenza preventiva dalla Questura, nonché di identificare attraverso un documento di identità gli utenti che per suo tramite accedono alla Rete, di registrarne gli accessi, custodire i relativi dati di traffico e metterli a disposizione delle forze dell’ordine e della magistratura dietro eventuale richiesta. Il provvedimento in questione, emanato dal legislatore italiano in reazione agli attentati terroristici di Londra del luglio 2005, e come tale rispondente all’esigenza contingente di individuare strumenti giuridici di prevenzione di ulteriori attacchi terroristici (anche) mediante un controllo penetrante sulle comunicazioni telematiche, ha tuttavia assunto nel tempo carattere di normalità: ad oggi rimane infatti immutato l’obbligo di identificazione preventiva degli utenti che vogliano accedere alla Rete tramite un punto di accesso pubblico (nonché la licenza, da richiedersi preventivamente alla Questura, per chiunque voglia aprire «un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche»).

Parallelamente, e per converso rispetto alla tendenza di cui si è dato conto, si va diffondendo una presa di coscienza sempre maggiore del ruolo di Internet quale strumento indispensabile per promuovere il dibattito lato sensu democratico e, in termini più generali, il corretto funzionamento della c.d. public sphere (Benkler, 2006), per conferire pienezza di significato al principio fondamentale della libertà di espressione (si pensi al diffusissimo fenomeno dei blog, ma non solo), per lo sviluppo dell’attività economica e commerciale, nonché per promuovere l’acquisizione di competenze (anche informatiche), la diffusione della cultura e della conoscenza (e-learning) e la stessa organizzazione della società civile.

In una recente Raccomandazione al Consiglio (26/03/2009) il Parlamento Europeo ha sottolineato come Internet abbia «apportato un numero crescente di vantaggi per persone di ogni età, per esempio quello di poter comunicare con altri individui in ogni parte del mondo, estendendo in tal modo la possibilità di acquisire familiarità con altre culture e aumentare la comprensione di popoli e culture diversi; […] ampliato la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli, che possono ora attingere a un flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo» (Considerando A), conferendo, pertanto, «pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nella sua dimensione “senza limiti di frontiera”» (Considerando C).

Il presente progetto nasce dunque dall’esigenza di comprendere se e in quale misura provvedimenti normativi come quello sopra citato – il quale si inserisce agevolmente nel più generale ed annoso dibattito sull’anonimato in Rete (che vede contrapposti i fautori di un vero e proprio diritto soggettivo all’anonimato e i sostenitori di una sorta di teoria dell’«uomo di vetro virtuale») – possano incidere, da un lato, sulle libertà fondamentali dell’individuo e, dall’altro, possano costituire un fattore determinante per lo sviluppo e la diffusione della Rete, l’innovazione e la crescita economica. Tentare di fornire una risposta a tale quesito comporterà dunque l’approfondimento del tema dell’anonimato in Rete, del ruolo svolto da Internet in relazione all’esercizio di taluni diritti fondamentali, delle sue implicazioni per il progresso economico e sociale; e ciò tanto sotto un profilo prettamente giuridico quanto sotto i profili (intrinsecamente e sempre più connessi al primo) economico e tecnologico, al fine di proporre un’analisi in grado di evidenziare i momenti di attrito fra interessi diversi (e sovente contrapposti) e di attingere, anche dal dato pratico e comparatistico, gli elementi necessari a verificare l’impatto delle norme de quibus sulla realtà socio-economica non solo in una prospettiva de jure condito, ma anche in chiave de jure condendo, al fine di ipotizzare scenari alternativi.

Aggiornamenti:
Art. 2, comma 19, del D.L. 225/2010 - c.d. Decreto Milleproroghe:
"All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita' principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati."

F.A.Q. sul decreto Pisanu

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